Ordinanza Comune di Taranto n. 1 del 18/03/2019: obbligo di derattizzazione e deblattizzazione per i condomini

Ordinanza Dirigenziale del Comune di Taranto n. 1 del 18 marzo 2019:
obbligo di derattizzazione e deblattizzazione per i condomini

 

obbligo derattizzazione deblattizzazione condomini TarantoAnche quest’anno il Comune di Taranto attribuisce agli amministratori di condominio di Taranto un ruolo impegnativo nell’opera di sanificazione finalizzata alla prevenzione ed al contrasto della diffusione di blatte, ratti e insetti nocivi. La nuova ordinanza prevede che venga effettuato un primo intervento in concomitanza con le operazioni pianificate da AQP ed un secondo intervento entro il 31 ottobre, con l’obbligo di trasmettere la certificazione entro 15 giorni all’indirizzo deblattizzazione@comune.taranto.it. L’unica novità, quindi, rispetto all’analoga ordinanza del 2018 riguarda l’indirizzo email al quale trasmettere la certificazione.

Solo su ACT mettiamo a disposizione degli interessati una sintesi delle disposizioni, i pdf relativi alla ordinanza ed al calendario di sanificazione di AQP (importante per programmare il primo intervento) ed il testo per esteso della ordinanza dirigenziale.


 

Il Comune di Taranto, con ordinanza dirigenziale ha dato il via a una programmazione intensa e puntuale di sanificazione e deblatizzazione anche in vista dell’arrivo della stagione più calda.

L’amministrazione comunale e l’AQP hanno già avviato azioni mirate e programmate per contrastare la proliferazione di ratti, blatte e insetti nocivi per prevenire e contrastare fenomeni pericolosi per la salute per l’uomo e per gli animali e per l’igiene pubblica. Ora l’ordinanza chiama in causa amministratori condominiali, proprietari di singoli fabbricati, titolari di depositi di rifiuti, materiale organico, che sono obbligati ad interventi di deblatizzazione e sanificazione. Per chi non ottempera, la sanzione ammonta a € 500,00.

Controlli serrati e verifiche incrociate stringono ulteriormente la morsa sugli interventi di sanificazione e deblattizazzione. Almeno due gli interventi, secondo il provvedimento dirigenziale, da effettuarsi durante l’anno, di cui uno concomitanza con le operazioni dell’AQP (Calendario 2019 Sanificazione Reti Fognarie di Taranto) e l’altro da programmare entro il 31 ottobre.

Al fine di avere contezza e certezza degli interventi, la misura obbliga gli amministratori di condominio, nonché i proprietari dei singoli fabbricati, a trasmettere all’indirizzo mail deblattizzazione@comune.taranto.it la certificazione attestante l’avvenuta deblatizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condomini, rilasciata da ditta specializzata nel settore, entro quindici giorni dall’avvenuta deblattizzazione.

La Polizia Locale e l’Asl verificheranno il rispetto dell’ordinanza e a loro spetterà l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni.

Ordinanza dirigenziale del Comune di Taranto n. 1 del 18 marzo 2019


 

COMUNE DI TARANTO
Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita

Ordinanza n. 1 del 18 Marzo 2019
Oggetto: Programma di sanificazione e deblattizzazione sul territorio comunale

IL DIRIGENTE

Premesso che:

  • Una corretta gestione dell’igiene urbana impone una serie di interventi mirati alla lotta ai ratti ed alle blatte, perché se presenti in numero elevato, costituiscono veicolo per svariati microrganismi patogeni (enterobatteri, salmonella, spp. stafilococchi, pseudomonas aeruginosa e microbatteri) ed altri batteri (nematodi e cestodi) pericolosi per l’uomo e per gli animali;
  • L’Amministrazione Comunale e l’AQP SPA hanno avviato le azioni di rispettiva competenza per il contrasto alla proliferazione di ratti, blatte ed altri insetti nocivi;
  • Al fine di rendere pienamente efficaci gli interventi posti in essere, occorre integrare gli stessi con attività di pulizia e disinfestazione da realizzarsi su aree private e nei condomini, in particolare nelle fosse settiche condominiali, nei pozzetti d’ispezione delle reti fognarie condominiali nonché nelle griglie di raccolta attinenti ai singoli condomini;
  • La mancata realizzazione degli interventi sopra richiamati, anche in considerazione dell’approssimarsi del periodo estivo con l’inevitabile innalzamento delle temperature determinerebbe grave pericolo per l’igiene e la salute pubblica;

Visto il T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 36 del 20.07.1984;
Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

A tutta la cittadinanza, con particolare riferimento al periodo estivo, di:

  1. mantenere i locali di abitazione, i locali di uso pubblico, gli uffici sempre puliti e ordinati;
  2. effettuare un’accurata sigillatura ermetica nei muri attorno al passaggio delle canalizzazioni di tubi del gas come prescritto dalle norme tecniche in vigore, che attualmente (UNI 7129-2008) prevedono:
    – la sigillatura del tubo sul lato interno del locale, nonché attorno al passaggio delle canalizzazioni di tubi dell’acqua, degli impianti elettrici per evitare che gli insetti entrino dall’esterno;
  3. stuccare eventuali crepe e fessure di pavimenti, pareti e soffitti;
  4. porre attenzione a sacchi, sacchetti o cartoni di alimenti o verdura portati a casa e che possono essere stati conservati in magazzini infestati;
  5. accertarsi che tutti gli scarichi siano dotati di sifone;
  6. non lasciare cibo o residui di cibi in contenitori aperti;
  7. non tenere rifiuti in recipienti aperti e smaltirli nei giorni e secondo le modalità di raccolta del servizio pubblico;
  8. non accumulare scorte alimentari sfuse o aperte nelle cantine e nei ripostigli.

 

DISPONE, che

a carico degli amministratori dei singoli condomini:

  1. l’obbligo di provvedere periodicamente alla derattizzazione e deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condominii;
  2. a carico degli amministratori dei singoli condomini nonché ai proprietari dei singoli fabbricati e delle aree e/o superfici scoperte, ciascuno per le rispettive competenze:
    ● l’obbligo di provvedere almeno due volte durante l’anno solare, nel primo contestualmente alle operazioni dell’AQP, il cui programma/calendario è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.taranto.it e nel secondo (preferibilmente entro il 31 ottobre), alla deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condomini, a mezzo ditta specializzata nel settore, e fatti salvi ulteriori interventi resi necessari per motivi igienico-sanitari;
    ● l’obbligo di inviare all’indirizzo e-mail deblattizzazione@comune.taranto.it la certificazione attestante l’avvenuta deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condomini, rilasciata da ditta specializzata nel settore, entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuta deblattizzazione;
  3. a tutti gli amministratori condominiali, nonché ai proprietari dei singoli fabbricati, ciascuno per le proprie competenze:
    ● di avvisare prontamente l’amministratore dello stabile in caso di infestazione del proprio appartamento affinché faccia controllare gli altri appartamenti e le parti comuni;
    ● di accertarsi che – nel corso dei lavori per l’allacciamento alla rete fognaria urbana – la fossa biologica usata in precedenza venga rimossa o riempita di terra e inertizzata, per evitare che divenga luogo di annidamento di blatte e, nel caso di lavori già eseguiti in passato, che la fossa biologica sia stata rimossa o riempita di terra e inertizzata. Solo in caso di dimostrata grave difficoltà ad eseguire il riempimento/inertizzazione si dovrà procedere ad interventi alternativi di pari efficacia (e.g. cementazione ingresso/uscita fossa, ripristino interni).
  4. Nel caso sia rilevata un’infestazione da blatte che interessi più di una unità abitativa, in particolare:
    ● di monitorare la presenza dell’infestante tramite trappole di cartone con attrattivo e colla per la cattura degli infestanti, al fine di individuarne i percorsi e la consistenza numerica;
    ● di monitorare tutti i piani e locali dell’edificio, box auto, cantine, vani scale, vani ascensore, tutti gli appartamenti, i terrazzi e gli spazi perimetrali con particolare attenzione alle condotte dei servizi fognari, elettrici e telefonici;
    ● di elaborare una mappa con l’indicazione dei focolai più importanti;
    ● di spazzare accuratamente tutte le superfici e raccogliere tutti gli imballi e contenitori vuoti eventualmente presenti che dovranno essere correttamente smaltiti previo trattamento con biocidi specifici ad effetto residuale;
    ● di ispezionare tutto il mobilio e svuotarlo completamente qualora sia infestato, trattare con un ciclo di lavatrice a caldo il vestiario, lavare tutte le stoviglie con acqua calda o in lavastoviglie, trattare il mobile infestato con biocida ad effetto residuale, lavarlo prima di riutilizzarlo;
    ● di allontanare tutte le scorte alimentari sfuse e contaminate dall’infestante, previo trattamento come sopra;
    ● di elaborare tramite ditta specializzata un piano di intervento particolareggiato, con la cronologia dei trattamenti, tipo e concentrazione dei biocidi impiegati, modalità di applicazione, sistemi di protezione individuale, misure di sicurezza per evitare l’esposizione di persone, animali e/o alimenti alla tossicità dei biocidi;
    ● di procedere alla disinfestazione (effettuata da personale specializzato e a carico dei proprietari/conduttori) avendo cura di:
    a) verificare che tutti i locali da trattare siano liberi da persone e animali, i mobili infestati vuoti e aperti, gli altri mobili scostati dalle pareti, non vi sia presenza di alimenti sfusi;
    b) preparare il biocida con effetto abbattente alla concentrazione indicata nella scheda tecnica, indossando gli indumenti di protezione individuale previsti;
    c) applicare il biocida tramite pompa manuale sui pavimenti nella parte bassa delle pareti;
    d) chiudere i locali trattati e riaprirli con lavaggio a straccio (non con idropulitrici) delle superfici trattate, prima di rientrare ad abitarli;
    e) posizionare trappole a colla e attrattivo alimentare dopo 10/15 giorni dal trattamento, per il monitoraggio post trattamento;
    f) ripetere l’operazione di cui ai precedenti punti c) e d) qualora si rilevi dal monitoraggio una elevata infestazione;
    g) passare – se l’infestazione si è notevolmente ridotta – ad un trattamento preventivo contro la schiusa di nuovi parassiti dalle uova che siano state precedentemente deposte, utilizzando gel biocidi di lunga durata ad attrattivo alimentare.
  5. I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori, di uso anche privato, di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di agenti infestanti (blatte, mosche, zanzare etc.), devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire, per quanto possibile, lo sviluppo delle infestazioni.
    Pertanto gli stessi titolari:
    ● devono provvedere, a proprie cura e spese, ai trattamenti di disinfestazione da blatte e/o altri agenti infestanti (mosche, zanzare etc.);
    ● sono tenuti, altresì, a predisporre un programma dei trattamenti di disinfestazione/derattizzazione che dovrà essere sottoposto all’approvazione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL. I trattamenti effettuati devono essere annotati, a cura del titolare/conduttore dell’azienda, su apposito registro (o in registri già in uso in azienda) in cui vanno indicati la data del trattamento, il nome commerciale del prodotto impiegato e relative dosi di utilizzo. Nel caso in cui il servizio venga effettuato da ditta esterna, farà fede l’annotazione firmata in calce dall’operatore che ha eseguito l’intervento. Il registro dovrà essere predisposto dal titolare dell’attività con fogli numerati in modo progressivo e mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno dall’ultimo trattamento. Copie delle fatture relative agli acquisti dei prodotti impiegati per il contenimento delle infestazioni da blatte e/o altri agenti infestanti (mosche, zanzare etc.) devono essere conservate a cura del titolare insieme al registro dei trattamenti sopra citato.

DISPONE, inoltre

Nel caso di manifesta inerzia nell’osservanza di quanto stabilito dalla presente ordinanza e/o di accertate gravi problematiche igienico-sanitarie, l’esecuzione degli interventi necessari avverrà d’Ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo procedure e modalità vigenti in materia.
L’obbligo per gli amministratori dei singoli condomini, di produrre, su richiesta di questa amministrazione comunale, la certificazione attestante l’avvenuta derattizzazione e deblatizzazione, rilasciata da ditta specializzata, ovvero l’assenza di colonie di ratti e blatte.

AVVISA CHE

L’esecuzione e la vigilanza sulla osservanza della presente ordinanza, l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni viene demandata per quanto di competenza al Corpo di Polizia Locale, all’ASL ed a chiunque altro spetti sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
Copia della presente Ordinanza è inoltrata a:

  • Comando di Polizia Locale;
  • Dipartimento di Prevenzione ASL TA;
  • A.M.I.U. S.p.A.;
  • Acquedotto Pugliese S.p.A.

La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante sito internet comunale e negli spazi riservati alle affissioni.

AVVISA, INOLTRE, CHE
IN CASO DI INOSSERVANZA

Delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è comminata, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00;
È ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/81.

COMUNICA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso:
ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n.241/90 ricorso al TAR di Puglia secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2/7/2010 oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica secondo le modalità di cui al D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

Allegato: Calendario 2019 Sanificazione Reti Fognarie di Taranto

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