Ordinanza Sindaco di Taranto n. 18 del 16/05/2016: obbligo derattizzazione e deblattizzazione per i condomini

ATTENZIONE: nuova Ordinanza dirigenziale del Comune di Taranto n. 1 del 4 aprile 2018 relativa all’obbligo di derattizzazione e deblattizzazione per i condomini

Ordinanza del Sindaco di Taranto n. 18 del 16 maggio 2016:
obbligo di derattizzazione e deblattizzazione per i condomini

 

COMUNE DI TARANTO
Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita

Ordinanza n. 18 del 16 Maggio 2016

IL SINDACO

Premesso che:
• Una corretta gestione dell’igiene urbana impone una serie di interventi mirati alla lotta ai ratti ed alle blatte, perché se presenti in numero elevato, costituiscono veicolo per svariati microrganismi patogeni (enterobatteri, salmonella, spp. stafilococchi, pseudomonas aeruginosa e microbatteri) ed altri batteri (nematodi e cestodi) pericolosi per l’uomo e per gli animali;
• L’Amministrazione Comunale e l’AQP SPA hanno avviato le azioni di rispettiva competenza per il contrasto alla proliferazione di ratti, blatte ed altri insetti nocivi;
• Al fine di rendere pienamente efficaci gli interventi posti in essere, occorre integrare gli stessi con attività di pulizia e disinfestazione da realizzarsi su aree private e nei condomini;
• Conseguentemente l’Amministrazione Comunale ha sensibilizzato, in tal senso, le associazioni territoriali degli amministratori condominiali;
• La mancata realizzazione degli interventi sopra richiamati, anche in considerazione dell’approssimarsi del periodo estivo con l’inevitabile innalzamento delle temperature determinerebbe grave pericolo per l’igiene e la salute pubblica;
Visto il T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 36 del 20.07.1984;
Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42. 1993;
Visto l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

A tutti gli amministratori condominiali ed ai proprietari di edifici, ognuno per le proprie competenze di:
• provvedere periodicamente alla derattizzazione e deblattizzazione delle reti fognarie, delle fosse settiche condominiali e delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condomini;
• accertarsi che la fossa biologica, usata in precedenza per l’allacciamento alla rete fognaria, venga rimossa o riempita di terra ed inertizzata per evitare che divenga luogo di annidamento;
Nel caso sia rilevata un’infestazione da ratti e blatte che interessi più di una unità abitativa di uno stesso stabile di:
• monitorare la presenza dell’infestante al fine di individuarne i percorsi e la consistenza numerica;
• monitorare tutti gli appartamenti, i locali, i piani, i terrazzi e gli spazi interni dell’edificio con particolare attenzione alle condotte dei servizi fognari, elettrici e telefonici;
• spazzare accuratamente le superfici, raccogliere imballi e contenitori vuoti presenti che dovranno essere accuratamente smaltiti;
• realizzare a mezzo ditta specializzata un piano di intervento;
I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini, contenitori, di uso anche privato, di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di agenti infestanti:
• devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tulle le misure atte a prevenire lo sviluppo delle infestazioni;
• devono provvedere, a propria cura e spese, ai trattamenti periodici di disinfestazione da ratti e blatte ed altri agenti infestanti.
Nel caso di manifesta inerzia all’osservanza di quanto stabilito dalla presente ordinanza e di accertate gravi problematiche di carattere igienico – sanitario, l’esecuzione degli interventi necessari avverrà d’Ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e le modalità vigenti in materia.

DISPONE

L’obbligo per gli amministratori dei singoli condomini, di produrre, su richiesta di questa amministrazione comunale, la certificazione attestante l’avvenuta derattizzazione e deblattizzazione, rilasciata da ditta specializzata, ovvero l’assenza di colonie di ratti e blatte.
L’esecuzione e la vigilanza sulla osservanza della presente ordinanza, l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni viene demandata per quanto di competenza al Corpo di Polizia Locale, all’ASL ed a chiunque altro spetti sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
Copia della presente Ordinanza è inoltrata a:
• Comando di Polizia Locale;
• Dipartimento di Prevenzione ASL TA;
• A.M.I.U. S.p.A.;
• Acquedotto Pugliese S.p.A.

AVVISA CHE

La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante sito internet comunale e negli spazi riservati alle affissioni.

IN CASO DI INOSSERVANZA

Delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è comminata, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00;
È ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/81.

AVVERSO

Il presente provvedimento è ammesso:
ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n.241/90 ricorso al TAR di Puglia secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2/7/2010 oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica secondo le modalità di cui al D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

 

Ordinanza del Sindaco di Taranto n. 18 del 16 maggio 2016